
Associazione Orus Veterinari Buiatri
Viale dell'Università, 10 - 35020 Legnaro (PD)
STATUTO
Costituzione - Denominazione – Sede - Durata
Art. 1. È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede in Legnaro (Pd) Viale dell’Università n. 10, quale Ente del terzo settore, un’associazione denominata “ASSOCIAZIONE ORUS VETERINARI BUIATRI” in conformità al dettato dell’art. 35 del D.Lgs 117/2017. L’associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l’acronimo ETS con l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
Il trasferimento della sede legale nell’ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Potrà costituire sedi secondarie e succursali. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell’Assemblea di modifica dello statuto.
La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.
Art. 2. L’ “Associazione Orus veterinari buiatri”, più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
Finalità e attività
Art. 3. L’associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo, in via principale in favore dei propri associati o di terzi, attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice del Terzo Settore, ed in particolare persegue le seguenti finalità: favorisce lo sviluppo della professione veterinaria e la ricerca applicata nel settore dell'allevamento bovino al fine di implementare la salvaguardia della salute e del benessere degli animali, la sicurezza degli alimenti e la protezione dell'ambiente. Le finalità che l'Associazione si propone sono in particolare:
a) promuovere l'attività di ricerca applicata e formazione inerente l'attività professionale buiatrica, anche attivando iniziative di collaborazione con enti pubblici e privati, organizzazioni e associazioni;
b) favorire le relazioni tra Enti, Organizzazioni o altri soggetti, anche formativi, strutturati in forma pubblica o privata, stimolandone la partecipazione nell'ambito delle iniziative ritenute utili dal Consiglio per la promozione della ricerca e formazione nell'ambito dell'attività professionale buiatrica;
c) promuovere le collaborazioni con le società scientifiche nazionali e internazionali per la promozione della ricerca, divulgazione dei risultati, e formazione nell'ambito dell'attività professionale buiatrica. Allo scopo di realizzare le finalità sociali l'Associazione potrà:
- attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con enti pubblici e privati nonché collaborare per lo svolgimento di progetti, manifestazioni e iniziative inerenti l'attività professionale buiatrica;
- organizzare e gestire incontri, manifestazioni, conferenze, corsi e congressi;
- promuovere la formazione;
- esercitare, in via meramente marginale ed occasionale, senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento, osservando le normative amministra-tive e fiscali vigenti.
I proventi delle attività, gli utili o avanzi di gestione nonché i fondi, riserve o capitale non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
L'associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle espressamente menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse nei limiti della normativa vigente.
Art. 4. L’associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività: promozione dell’attività di ricerca applicata e formazione inerente l’attività professionale buiatrica, anche attivando iniziative di collaborazione con enti pubblici e privati, organizzazioni e associazioni.
Art. 5. Per lo svolgimento delle predette attività l’associazione si avvale prevalentemente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
Per il perseguimento dei propri scopi l’associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.
Art. 6. Ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l’associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d’interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale.
L’individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.
Associati
Art. 7.
7.1. Sono ammessi all'Associazione tutte le persone fisiche, che esercitano la professione di medici veterinari nel settore bovino, in qualità di liberi professionisti o alle dipendenze di aziende pubbliche o private preposte al controllo igienico sanitario degli allevamenti e che risultino in possesso dei seguenti requisiti:
a) condividere gli scopi e le finalità dell'Associazione;
b) accettare lo Statuto;
c) prestare la propria opera per sostenere l'attività dell'Associazione;
7.2. Per ottenere la qualifica di associato ogni aspirante dovrà presentare domanda all'Associazione. Le richieste di ammissione all'associazione vengono approvate dal Consiglio Direttivo sulla base di quanto previsto nei commi precedenti. Il diniego di ammissione deve essere opportunamente motivato.
7.3. Nella richiesta di ammissione gli associati dovranno indicare il settore di attività in cui esercitano prevalentemente la professione, selezionan- done una fra le seguenti: bovini da latte, bovini da carne o di entrambi.
7.4. Gli associati che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione come previsto dal presente Statuto.
7.5. Il Consiglio Direttivo può stabilire annualmente una quota di versamento minimo da effettuarsi
all'atto dell'adesione all'associazione e al rinnovo annuale della stessa.
7.6. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.
Possono diventare associati dell’associazione tutti coloro che, avendo i requisiti più sopra elencati, ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione.
7.7. Il mantenimento della qualifica di associato è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini indicati dal presente Statuto.
Art. 8. La domanda di ammissione ad associato deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull’accoglimento o il rigetto dell’ammissione dell’aspirante. L’adesione dell’associato è annotata nel libro degli associati.
Art. 9. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all’interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l’aspirante associato entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all’assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.
Diritti e doveri degli associati
Art. 10.
10.1. L’adesione all’associazione comporta per l’associato il diritto di partecipare alla gestione dell’associazione attraverso l’esercizio del diritto di voto nell’assemblea per l’approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti nonché la nomina degli organi direttivi, tra cui il Consiglio Direttivo formato da 9 Consiglieri di cui uno con funzioni di Presidente dell’associazione.
10.2. Gli associati hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell’associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.
10.3. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
10.4. A tutti gli associati spetta l'elettorato attivo e passivo.
10.5. L’associato è tenuto a:
a) corrispondere la quota di iscrizione annuale entro i termini fissati dal Consiglio Direttivo;
b) all'osservanza dello Statuto, delle delibere assembleari e del Consiglio Direttivo;
c) all'osservanza di eventuale regolamento interno.
10.6 Gli associati hanno diritto di essere informati su tutte le attività intraprese dall'associazione.
10.7. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e
gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.
10.8. Ciascun associato ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.
10.9 Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto al Consiglio Direttivo di almeno 8 giorni, dall’appartenenza all’associazione.
10.10. I diritti di partecipazione non sono trasferibili.
10.11. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.
10.12. Gli associati hanno l’obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti.
10.13. Gli associati che abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.
Associati onorari
Art. 11. Possono far parte dell'Associazione in qualità di Associati Onorari, persone che si siano distinte in modo particolare nell'ambito delle discipline inerenti le produzioni animali e la sicurezza alimentare e che abbiano dato particolare sostegno e contributo all'Associazione stessa.
Ogni anno i potenziali Associati Onorari vengono proposti all'approvazione del Consiglio Direttivo da
almeno tre Associati facenti parte del Consiglio stesso.
Il Consiglio Direttivo approverà la scelta dei candidati, sino a un numero massimo di 15 Associati Onorari, presenti in assemblea.
L’Associato Onorario designato deve formalmente accettare la nomina e la comunicazione della nomina sarà data in occasione dell'assemblea annuale degli associati.
L’Associato Onorario ha diritto di voto in assemblea.
L’Associato Onorario è tenuto a compilare la scheda di ammissione con i dati personali e al pagamento della quota di iscrizione. Ha diritto altresì, a tutti i benefici ed è soggetto a tutti i doveri previsti per gli Associati.
Gli Associati Onorari non potranno candidarsi alle cariche sociali.
Procedura per l’elezione del Consiglio Direttivo
Art. 12. Premesso che l'elezione dei 9 membri del Consiglio Direttivo spetta all'assemblea degli Associati. Si procede con:
1) Presentazione delle candidature:
Trenta giorni prima della data fissata per l'assemblea devono essere presentate le candidature al Consiglio Direttivo e ripartite secondo le seguenti liste di rappresentatività:
- veterinari buiatri liberi professionisti settore latte;
- veterinari buiatri liberi professionisti settore carne;
- veterinari dipendenti aziende pubbliche;
2) Modalità di voto:
- Votazione mediante voto segreto.
Ciascun Associato avrà la possibilità di esprimere sino ad un massimo di 9 preferenze così ripartite:
- 3 per veterinari buiatri liberi professionisti settore latte;
- 3 per veterinari buiatri liberi professionisti settore carne;
- 3 per veterinari dipendenti aziende pubbliche.
Le schede con un numero di preferenze superiore a quanto previsto per ciascuna lista, non saranno considerate valide.
3) Votazione palese.
In presenza di un numero di candidati coincidenti con la ripartizione di rappresentatività prevista all'art.12 del presente statuto si potrà procedere per approvazione palese da parte dell'assemblea.
4) Eletti
Risulteranno eletti:
- i primi 3 associati più votati della lista veterinari buiatri liberi professionisti settore latte;
- i primi 3 associati più votati della lista veterinari buiatri liberi professionisti settore carne;
- i primi 3 associati più votati della lista veterinari dipendenti aziende pubbliche.
In mancanza della copertura del numero di candidature previsto per ciascuna lista, risulteranno eletti gli associati che avranno avuto il maggior numero di preferenze in altre liste ma non in posizione utile per essere eletti direttamente.
Perdita della qualità di associato
Art. 13. La qualità di associato si perde:
- per morte;
- per morosità nel pagamento della quota associativa;
- dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l’obbligo per il pagamento della quota sociale per l’anno in corso;
- per esclusione.
Perdono la qualità di associato per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina, contravvengono ai doveri stabiliti dallo Statuto, ovvero assumono comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell’Associazione o tali da ledere l’onorabilità della stessa; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.
La perdita della qualità di associato è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. Contro il provvedimento di esclusione di cui all’art. 26.6 lettera m) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all’Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo, ovvero, nella prima assemblea che risulterà convocata.
Volontari
Art. 14. Sono volontari gli associati che aderiscono all’associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
Ai sensi dell’art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.
Gli associati che prestano attività di volontariato, ai sensi dell’art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
Gli associati volontari sono iscritti in un apposito registro.
Sostenitori
Art. 15. Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall’associazione.
Lavoratori
Art. 16. L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d’interesse generale di cui all’art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.
Organi Sociali e Cariche Elettive
Art. 17. Sono organi dell’associazione:
l’Assemblea degli associati;
il Consiglio Direttivo;
Il Presidente;
l’Organo di controllo, laddove eletto;
Il Revisore dei conti, laddove eletto.
Tutte le cariche sociali sono elettive e sono assunte ed assolte a titolo gratuito.
L’Assemblea
Art. 18. L’Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti gli associati e ciascuno ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.
L’Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:
- almeno una volta all’anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
Termini e modalità Convocazione Assemblea
Art. 19. L’Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell’avvenuta ricezione della convocazione.
L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora e sede della convocazione, l’ordine del giorno con i punti oggetto del dibattimento.
All’Assemblea sono convocati tutti gli associati, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell’Assemblea.
Compiti attribuiti all’Assemblea
Art. 20. L’Assemblea ha i seguenti compiti:
- discute ed approva il bilancio;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- procede eventualmente all’elezione e alla revoca dei componenti dell’Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute ed approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell’associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di associato nei casi a), b) e c) di cui all’art. 10.5;
- delibera sul ricorso dell’associato contro il provvedimento di esclusione disposto dal Consiglio direttivo;
- delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all’Ordine del Giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
Validità Assemblea Ordinaria
Art. 21. In prima convocazione, l’Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe, ma ogni associato può votare solo per il settore professionale indicato al momento dell'adesione all'Associazione.
È possibile l’intervento all’Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto per corrispondenza o in video-conferenza, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.
Validità Assemblea Straordinaria
Art. 22. Per le modifiche statutarie l’Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per lo scioglimento dell’associazione e devoluzione del patrimonio, l’Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Modalità di votazione in Assemblea e Verbalizzazione
Art. 23. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l’elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.
Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell’Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.
Ogni associato ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.
Consiglio Direttivo
Art. 24. Il Consiglio Direttivo è composto da 9 (nove) componenti, eletti dall’Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall’atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
La rappresentatività dei nove Consiglieri è così ripartita:
- 3 Consiglieri veterinari buiatri liberi professionisti del settore latte;
- 3 Consiglieri veterinari buiatri liberi professionisti del settore carne;
- 3 Consiglieri veterinari dipendenti pubblici.
L’elezione dei Consiglieri avverrà secondo il regolamento allegato che è parte integrante dello Statuto.
Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati qualora ve ne siano.
Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.
I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l’iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell’ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.
Operatività del Consiglio Direttivo
Art. 25. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare e quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.
La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione, oppure, a mezzo e-mail o SMS inviati almeno 5 giorni prima della riunione stessa.
In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.
Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.
Poteri del Consiglio Direttivo
Art. 26.
26.1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell’Assemblea degli associati.
26.2. Gli associati possono essere invitati, in casi particolari, a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.
26.3. Il Consiglio Direttivo, al proprio interno, elegge il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere ed il Segretario.
Il Vicepresidente deve essere eletto fra i consiglieri del settore di attività diverso da quello del Presidente, al fine di garantire adeguata rappresentatività ad entrambi i settori professionali. Il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere ed il Segretario saranno eletti con almeno 5 (cinque)voti.
26.4. Il Consiglio Direttivo elegge, in modo paritetico fra i due settori di attività professionali, gli associati delegati a rappresentare l'associazione nei confronti degli enti di cui all'articolo 2 comma a, per la realizzazione degli obiettivi sociali.
26.5. Il Consiglio è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente e in caso di sua assenza dal Vicepresidente.
26.6. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea.
Il Consiglio per convocare l’Assemblea, si riunisce in seduta, delibera il giorno e l’ora della prima convocazione e il giorno e l’ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.
Inoltre,
a) decide sulle attività e iniziative dell'associazione, fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità, le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
b) individua le attività diverse da quelle d’interesse generale esperibili dall’associazione;
c) predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all’Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
d) predispone annualmente il bilancio d’esercizio e lo presenta all’Assemblea per la discussione e la sua approvazione. Qualora consentito, per realtà più misurate, redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione e predispone il rendiconto consuntivo e preventivo che presenta, sempre, all'assemblea degli associati;
e) stabilisce l'importo delle quote annue di associazione;
f) delibera sull'ammissione degli associati;
g) conferisce procure generali e speciali;
h) assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
i) compila l’eventuale Regolamento interno per il funzionamento dell’associazione e degli organi sociali la cui approvazione è rimessa all'assemblea e la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati;
l) ratifica e respinge i provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente;
m) delibera in ordine alla perdita dello status di associato.
Altri compiti del Consiglio Direttivo
Art. 27. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il consiglio provvede alla sostituzione per cooptazione; i consiglieri così eletti rimangono in carica fino alla successiva assemblea che può ratificare la nomina.
In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all’atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l’Assemblea per nuove elezioni.
Il Presidente
Art. 28. Il Presidente viene nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti, è il legale rappresentante dell’associazione ed ha l’uso della firma sociale. Presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea, dura in carica quanto lo stesso Consiglio Direttivo, convoca l’assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.
Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o associati con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.
In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d’urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.
Vicepresidente
Art. 29. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.
Tesoriere
Art. 30. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.
Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l’incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.
Segretario
Art. 31. Il segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'assemblea e del Consiglio Direttivo, che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro associati. Coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell'applicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'associazione.
Organo di controllo
Art. 32. Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.
Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.
I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
L’Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l’Organo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.
Inoltre, l’Assemblea dei soci elegge l’Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.
Revisore legale dei conti
Art. 33. Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l’Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.
In ogni caso, l’Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.
Patrimonio, esercizio sociale e bilancio
Art. 34. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell’esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all’assemblea per l’approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ad euro 220.000,00 (duecentoventimila) il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa, dicasi anche conto consuntivo poiché contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il conto preventivo, invece, contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.
Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall’Assemblea Generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto. Il Bilancio nella forma più estesa, qualora per limiti dimensionali ricorresse l’obbligo, ovvero il rendiconto, va depositato presso la sede dell’associazione almeno 10 (dieci) giorni prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato.
Risorse economiche
Art. 35. Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:
- quote associative degli aderenti;
b)liberalità di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
c) contributi derivanti dal finanziamento di progetti realizzati in conformità alle proprie finalità istituzionali;
d)donazioni e lasciti testamentari;
e)rimborsi derivanti da convenzioni;
f)rendite patrimoniali;
g)attività di raccolta fondi;
h)entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
i)ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all’art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all’art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all’associazione.
Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
Il Patrimonio Sociale
Art. 36. Il patrimonio sociale è costituito da:
- beni immobili e mobili;
- azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- donazioni, lasciti o successioni;
- altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.
Utilizzo del patrimonio sociale
Art. 37. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell’associazione.
La stessa ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell’associazione.
È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Libri sociali
Art. 38. L’associazione deve tenere i seguenti libri sociali:
- libro degli associati;
- registro dei volontari;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.
Pubblicità e trasparenza
Art. 39. Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro associati, il libro delle adunanze e deliberazioni dell’assemblea degli associati, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell’Organo di controllo.
Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione degli associati per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l’associazione si avvale.
Le richieste di acceso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell’associazione.
Bilancio sociale e informativa sociale
Art. 40. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100.000,00 (centomila/00) euro annui, l’Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.
Scioglimento dell’associazione e devoluzione dei beni
Art. 41. Lo scioglimento e l’estinzione dell’Associazione viene deciso dall’Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dagli artt. 20 e 22 dello statuto, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.
Il patrimonio non potrà essere diviso tra gli associati ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall’Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell’ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.
In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli associati.
L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Norma finale
Art. 42. Per qualunque controversia che dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi e gli associati, o tra gli associati sarà devoluta al giudizio di un Collegio Arbitrale composto da un arbitro nominato da ciascuna delle parti in controversia e da un altro arbitro o due, se necessario per mantenere la disparità del Collegio, nominati dagli arbitri indicati dalle parti ed in difetto dal Presidente dell'ordine dei medici veterinari di Padova.
Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

visualizza