"ASSOCIAZIONE Veterinari operanti nel settore bovino della Carne e del Latte"
Viale Dell'università n°10 35020 Legnaro Padova
STATUTO
ART. 1
(Denominazione e sede)
1. E' costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l'associazione denominata: "ASSOCIAZIONE Veterinari operanti nel settore della Carne e del Latte" con sede in Legnaro (PD) Viale dell'Università n. 10.
L'associazione potrà costituire sedi secondarie e succursali. La variazione della sede nell'ambito del Comune di Legnaro (PD) non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto
ART. 2
(Finalità)
1. L'associazione non ha scopo di lucro e svolge attività di utilità sociale, favorendo lo sviluppo della professione veterinaria e la ricerca applicata nel settore dell'allevamento bovino al fine di implementare la salvaguardia della salute e del benessere degli animali, la sicurezza degli alimenti e la protezione dell'ambiente. Le finalità che l'Associazione si propone sono in particolare:
a) promuovere l'attività di ricerca applicata e formazione inerente l'attività professionale buiatrica, anche attivando iniziative di collaborazione con enti pubblici e privati, organizzazioni e associazioni
b) favorire le relazioni tra Enti, Organizzazioni o altri soggetti, anche formativi, strutturati in forma pubblica o privata, stimolandone la partecipazione nell'ambito delle iniziative ritenute utili dal Consiglio per la promozione della ricerca e formazione nell'ambito dell'attività professionale buiatrica;
c) promuovere le collaborazioni con le società scientifiche nazionali e internazionali per la promozione della ricerca, divulgazione dei risultati, e formazione nell'ambito dell'attività professionale buiatrica.
Allo scopo di realizzare le finalità sociali l'Associazione potrà:
- attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con enti pubblici e privati nonché collaborare per lo svolgimento di progetti, manifestazioni e iniziative inerenti l'attività professionale buiatrica
- organizzare e gestire incontri, manifestazioni, conferenze, corsi e congressi
- promuovere la formazione
- esercitare, in via meramente marginale ed occasionale, senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento, osservando le normative amministrative e fiscali vigenti.
2. I proventi delle attività, gli utili o avanzi di gestione nonché i fondi, riserve o capitale non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
3. L'associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle espressamente menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse nei limiti della normativa vigente.
ART. 3
(Durata)
La durata dell'Associazione è fissata a tempo indeterminato
ART.4
(Soci)
1. Sono ammessi all'Associazione tutte le persone fisiche, che esercitano la professione di medico veterinario nel settore bovino, in qualità di liberi professionisti o alle dipendenze di aziende private preposte al controllo igienico sanitario degli allevamenti e che risultino in possesso dei seguenti requisiti:
a) condividere gli scopi e le finalità dell'Associazione
b) accettare lo Statuto
c) prestare la propria opera per sostenere l'attività dell'Associazione
2. Per ottenere la qualifica di socio ogni aspirante dovrà presentare domanda all'Associazione. Le richieste di ammissione all'associazione vengono approvate dal Consiglio Direttivo sulla base di quanto previsto nei commi precedenti. Il diniego di ammissione deve essere opportunamente motivato.
3. Nella richiesta di ammissione i soci dovranno indicare il settore di attività in cui esercitano prevalentemente la professione, selezionandone solo uno fra seguenti: bovini da latte, bovini da carne.
4. I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione ove previsto dal Consiglio Direttivo.
5. Il Consiglio Direttivo può stabilire annualmente una quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione dell'associazione e al rinnovo annuale della stessa.
6. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota ove previsto. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.
ART. 5
(Diritti e doveri dei soci)
1. L'adesione all'Associazione comporta per l'associato il diritto di partecipare alla gestione dell'Associazione attraverso l'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti nonché la nomina degli organi direttivi, tra cui il Consiglio direttivo formato da 6 consiglieri e dal Presidente dell'Associazione
Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. A tutti gli associati spetta l'elettorato attivo e passivo.
2. Il socio è tenuto a :
a) corrispondere la quota di iscrizione annuale ove prevista entro i termini fissati dal Consiglio Direttivo
b) all'osservanza dello statuto e delle delibere assembleari e del Consiglio Direttivo
c) all'osservanza di eventuale regolamento interno
2. I soci hanno diritto di essere informati su tutte le attività intraprese dall'associazione.
3. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.
ART. 6
(Recesso ed esclusione del socio)
1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, ovvero assuma comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità può essere escluso dall'Associazione.
3. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.
ART. 7
(Organi sociali)
1. Gli organi dell'associazione sono:
- Assemblea dei soci;
- Consiglio direttivo;
- Presidente;
2. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.
ART. 8
(Assemblea)
1. L'Assemblea è l'organo deliberativo dell'associazione ed è composta da tutti i soci.
2. L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo, dal Presidente dell'associazione mediante avviso scritto,(lettera raccomandata indirizzata a ciascun socio, e-mail o altro mezzo che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno) da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'indicazione del giorno, ora luogo dell'adunanza, l'ordine del giorno dei lavori;
3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando almeno un terzo del Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, dell'atto costitutivo e per lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi. Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo e in sua assenza o impedimento dal Vicepresidente.
ART. 9
(Compiti dell'Assemblea)
L'assemblea deve:
- approvare il rendiconto consuntivo e preventivo;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approvare l'eventuale regolamento interno;
- eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo;
- deliberare su quant'altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.
ART. 10
(Validità Assemblee)
1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.
2. Sono ammesse deleghe,una delega per persona, rilasciate per iscritto ad altro socio
3. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).
4. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto e all'atto costitutivo con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di ¾ dei soci.
ART. 11
(Verbalizzazione)
1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e in sua assenza da un componente dell'assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal Presidente
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.
ART. 12
(Consiglio direttivo)
1. Il consiglio direttivo è composto dal Presidente e da 6 consiglieri eletti dall'assemblea tra i soci, e dura in carica 3 anni.I consiglieri e il Presidente sono rieleggibili.
2. Il primo consiglio direttivo viene nominato nell'atto costitutivo.
3. I sei consiglieri sono eletti in numero paritetico rispetto ai due settori di attività professionale, bovino da latte e bovino da carne. Tre consiglieri sono eletti tra i soci che hanno indicato come settore di attività i bovini da carne, ed i rimanenti tre sono eletti tra i soci che hanno indicato come settore di attività i bovini da latte.
4. E' consentito il voto per delega, ma ogni socio può votare solo per il settore professionale indicato al momento dell'adesione all'Associazione
5. Il consiglio direttivo elegge al proprio interno il vicepresidente e il segretario. Il vicepresidente deve essere eletto fra i consiglieri del settore di attività diverso da quello del presidente, al fine di garantire adeguata rappresentatività ad entrambi i settori professionali.
6. Il consiglio direttivo elegge, in modo paritetico fra \dei due settori di attività professionali, i soci delegati a rappresentare l'associazione nei confronti degli enti di cui all'articolo 2 comma a, per la realizzazione degli obiettivi sociali
2. Il consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 dei membri e comunque almeno una volta ogni tre mesi. La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportune rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni: in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente. Il Consiglio è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal presidente e in caso di sua assenza dal vicepresidente.
3. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea in particolare il consiglio:
- fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità, le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa
- redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione
- predispone il rendiconto consuntivo e preventivo da presentare all'assemblea dei soci
- stabilisce l'importo delle quote annue di associazione
- delibera sull'ammissione dei soci
- decide sulle attività e iniziative dell'associazione
- compila l'eventuale regolamento interno, per il mero funzionamento dell'associazione, la cui approvazione è rimessa all'assemblea e la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati
4. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il consiglio provvede alla sostituzione per cooptazione; i consiglieri così eletti rimangono in carica fino alla successiva assemblea che può ratificare la nomina.
ART. 13
(Presidente)
1. Il presidente è eletto dall'Assemblea.
2.Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
ART . 14
(Vicepresidente)
1.Il vicepresidente sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.
ART.15
(Segretario)
Il segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell'applicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'associazione.
ART. 16
(Risorse economiche)
1. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:
a) contributi e quote associative;
b) donazioni e lasciti;
c)liberalità e sovvenzioni di enti pubblici, aziende, persone fisiche
d)contributi derivanti dal finanziamento di progetti realizzati in conformità alle proprie finalità istituzionali
d) contributi dello Stato ed altre amministrazioni pubbliche
e) ogni altro tipo di entrate ammesse dalla normativa vigente
2. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
3. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
ART. 17
(Rendiconto economico-finanziario)
1. Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 10 gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
3. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.
ART. 18
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)
L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 9 del presente statuto, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio L'associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra organizzazione non lucrativa con finalità analoghe o fini di pubblica utilità salvo diversa destinazione imposta dalla legge
ART. 19
(Disposizioni finali)
Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.
ART 20
Per qualunque controversia che dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione e/o interpretazione del presente statuto tra gli organi e i soci, o tra i soci sarà devoluta al giudizio di un Collegio Arbitrale composto da un arbitro nominato da ciascuna delle parti in controversia e da un altro arbitro o due, se necessario per mantenere la disparità del Collegio, nominati dagli arbitri indicati dalle parti ed in difetto dal Presidente dell'ordine dei medici veterinari di Padova.